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17 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 1355 del Codice Civile

Articolo 1355 del Codice Civile

L’ art. 1355 del Codice Civile è rubricato “Condizione meramente potestativa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

È nulla l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell’alienante o, rispettivamente, da quella del debitore.
 



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