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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 840 decies del Codice di procedura civile

Articolo 840 decies del Codice di procedura civile

L’articolo 840 decies del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Impugnazione della sentenza”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all’articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell’area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all’articolo 840-ter, secondo comma.

Ai fini dell’impugnazione della sentenza non si applica l’articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 395 o quando la sentenza medesima è l’effetto della collusione tra le parti. In quest’ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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