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Articolo 38 del Codice Civile

L’articolo 38 del Codice Civile è rubricato “Obbligazioni”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 38 del Codice Civile italiano:

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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