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Articolo 106 del Codice Civile

L’articolo 106 del Codice Civile è rubricato “Luogo della celebrazione”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 106 del Codice Civile italiano: 

Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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