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Articolo 166 del Codice della strada

L’articolo 166 del Codice della Strada è rubricato “Trasporto di cose su veicoli a trazione animale“.

Ecco il testo: 

1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose non può superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa.

2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa complessiva a pieno carico indicato nella targa, ove non ricorra alcuna delle ipotesi di violazione di cui all’art. 62, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice della Strada, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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