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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice ConsumoArticolo 66 bis del Codice del Consumo

Articolo 66 bis del Codice del Consumo

L’articolo 66 bis del Codice del Consumo, è rubricato “Foro competente“


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 
1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.


Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice del Consumo, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.
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