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Articolo 1347 del Codice Civile

L’ art. 1347 del Codice Civile è rubricato “Possibilità sopravvenuta dell’oggetto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell’avveramento della condizione o della scadenza del termine.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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