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Articolo 1501 del Codice Civile

L’ art. 1501 del Codice Civile è rubricato “Termini“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il termine per il riscatto non può essere maggiore di due anni nella vendita di beni mobili e di cinque anni in quella di beni immobili. Se le parti stabiliscono un termine maggiore, esso si riduce a quello legale.

Il termine stabilito dalla legge è perentorio e non si può prorogare.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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