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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 473 bis.69 del Codice di procedura civile

Articolo 473 bis.69 del Codice di procedura civile

L’articolo 473 bis.69 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata.

Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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