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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 152 del Codice di procedura civile

Articolo 152 del Codice di procedura civile

L’articolo 152 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Termini legali e termini giudiziari”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.

I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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