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Articolo 2817 del Codice Civile

L’ art. 2817 del Codice Civile è rubricato “Persone a cui compete“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Hanno ipoteca legale:
1) l’alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall’atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell’imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale;

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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