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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 40 Codice Civile

Articolo 40 Codice Civile

L’articolo 40 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità degli organizzatori”.

Riportiamo qui sotto il testo dell‘articolo 40:

Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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