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Articolo 1067 del Codice Civile

L’ art. 1066 del Codice Civile è rubricato “Divieto di aggravare o di diminuire l’esercizio della servitù”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente.

Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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