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Articolo 1628 del Codice Civile

L’ art. 1628 del Codice Civile è rubricato “Durata minima dell’affitto“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se le norme corporative stabiliscono un periodo minimo di durata del contratto, l’affitto di un fondo rustico stipulato per una durata inferiore si estende al periodo minimo così stabilito.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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