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Articolo 614 del Codice Civile

L’ art. 614 del Codice Civile è rubricato “ Verbale di consegna ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 614 del Codice Civile italiano:

L’autorità marittima o consolare locale deve redigere verbale della consegna del testamento e trasmettere il verbale e gli atti ricevuti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo che il testamento sia stato ricevuto a bordo di una nave della marina militare o di una nave della marina mercantile. Il Ministero ordina il deposito di uno degli originali nel suo archivio, e trasmette l’altro all’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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