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Articolo 845 del Codice Civile

L’ art. 845 del Codice Civile è rubricato “Regole particolari per scopi di pubblico interesse”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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