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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 274 del Codice di procedura civile

Articolo 274 del Codice di procedura civile

L’articolo 274 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Riunione di procedimenti relativi a cause connesse”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se più procedimenti relativi a cause connesse pendono davanti allo stesso giudice, questi, anche d’ufficio, può disporne la riunione.

Se il giudice istruttore o il presidente della sezione ha notizia che per una causa connessa pende procedimento davanti ad altro giudice o davanti ad altra sezione dello stesso tribunale, ne riferisce al presidente, il quale, sentite le parti, ordina con decreto che le cause siano chiamate alla medesima udienza davanti allo stesso giudice o alla stessa sezione per i provvedimenti opportuni.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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