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Articolo 1616 del Codice Civile

L’ art. 1616 del Codice Civile è rubricato “Affitto senza determinazione di tempo“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se le parti non hanno determinato la durata dell’affitto, ciascuna di esse può recedere dal contratto dando all’altra un congruo preavviso.

Sono salve le norme corporative e gli usi che dispongano diversamente.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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