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Articolo 401 del Codice Civile

L’ art. 401 del Codice Civile è rubricato “ Limiti di applicazione delle norme ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 401 del Codice Civile italiano:

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai minori che sono figli di genitori non conosciuti, ovvero figli di genitori che si trovino nell’impossibilità di provvedere al loro mantenimento.

Le stesse disposizioni si applicano ai minori ricoverati in un istituto di pubblica assistenza o assistiti da questo per il mantenimento, l’educazione o la rieducazione, ovvero in istato di abbandono materiale o morale.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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