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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 767 del Codice di procedura civile

Articolo 767 del Codice di procedura civile

L’articolo 767 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Alterazioni nello stato dei sigilli”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’ufficiale che procede alla rimozione dei sigilli deve innanzitutto riconoscerne lo stato.

Se trova in essi qualche alterazione, deve sospendere ogni operazione ulteriore, facendone immediatamente rapporto al giudice, il quale si trasferisce sul luogo per le verificazioni occorrenti e per i provvedimenti necessari anche per la prosecuzione dell’inventario.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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