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Articolo 1352 del Codice Civile

L’ art. 1352 del Codice Civile è rubricato “Forme convenzionali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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