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Articolo 2550 del Codice Civile

L’ art. 2550 del Codice Civile è rubricato “ Pluralità di associazioni “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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