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Articolo 1855 del Codice Civile

L’ art. 1855 del Codice Civile è rubricato “ Operazione a tempo indeterminato “.

Se l’operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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