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Articolo 895 del Codice Civile

L’ art. 895 del Codice Civile è rubricato “Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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