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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 342 del Codice di procedura civile

Articolo 342 del Codice di procedura civile

L’articolo 342 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Forma dell’appello”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

L’appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell’articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l’appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all’estero.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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