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Articolo 1337 del Codice Civile

L’ art. 1337 del Codice Civile è rubricato “Trattative e responsabilità precontrattuale“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Breve spiegazione

L’articolo 1337 disciplina il principio di buona fede che deve intercorrere tra le parti nelle trattative e nella formazione del contratto. La rubrica di questo articolo è importante poiché indica la cosiddetta responsabilità precontrattuale, cioè quella forma di responsabilità in cui si può incorrere nella fase prodromica prima della formazione del contratto, appunto le trattative. 
Un classico esempio è l’interruzione della trattativa in modo scorretto, non è soggetto a responsabilità una trattativa nella fase iniziale  ma deve essere arrivata ad una fase avanzata, tale da creare un affidamento sulla conclusione del successivo contratto. 
 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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