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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice CivileArticolo 2478 del Codice Civile

Articolo 2478 del Codice Civile

L’ art. 2478 del Codice Civile è rubricato “Libri sociali obbligatori“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214, la società deve tenere:
1) numero abrogato;
2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;
3) il libro delle decisioni degli amministratori;
4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato ai sensi dell’articolo 2477.

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci.

I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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