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Articolo 1557 del Codice Civile

L’ art. 1557 del Codice Civile è rubricato “Impossibilità di restituzione“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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