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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 63 del Codice di procedura civile

Articolo 63 del Codice di procedura civile

L’articolo 63 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.

Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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