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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 375 del Codice di procedura civile

Articolo 375 del Codice di procedura civile

L’articolo 375 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pronuncia in udienza pubblica o in camera di consiglio”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia in pubblica udienza quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, nonché nei casi di cui all’articolo 391-quater.

La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando riconosce di dovere:

1) dichiarare l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall’articolo 360;
1-bis) dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
2) numero abrogato;
3) numero abrogato;
4) pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione, salva l’applicazione del primo comma;
4-bis) pronunciare nei casi di correzione di errore materiale;
4-ter) pronunciare sui ricorsi per revocazione e per opposizione di terzo, salva l’applicazione del primo comma;
4-quater) in ogni altro caso in cui non pronuncia in pubblica udienza;
5) numero soppresso;

Commi successivi abrogati;



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