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Articolo 1133 del Codice Civile

L’ art. 1133 del Codice Civile è rubricato “Provvedimenti presi dall’amministratore“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

I provvedimenti presi dall’amministratore nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’articolo 1137.

 

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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