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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 198 del Codice di procedura civile

Articolo 198 del Codice di procedura civile

L’articolo 198 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Esame contabile”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Quando è necessario esaminare documenti contabili e registri, il giudice istruttore può darne incarico al consulente tecnico, affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti.

Il consulente sente le parti e, previo consenso di tutte, può esaminare anche documenti e registri non prodotti in causa. Di essi tuttavia senza il consenso di tutte le parti non può fare menzione nei processi verbali o nella relazione di cui all’articolo 195.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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