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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 554 del Codice di procedura civile

Articolo 554 del Codice di procedura civile

L’articolo 554 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Se il credito assegnato o venduto è garantito da pegno, il giudice dell’esecuzione dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

Se il credito assegnato o venduto è garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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