Teorie sulla legittimazione della pena
Chi legittima lo Stato a imporre le pene a coloro che non rispettano le norme tassativamente espresse nel codice penale? Una domanda molto discussa in ambito giuridico, che trae le sue basi dalle teorie del patto sociale di Locke, Hobbes e Rousseau primariamente per la legittimazione dell’esistenza di un sistema giuridico.
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- Teoria retributiva: trae le sue origini dalla legge del taglione, abbreviata nella frase “dente per dente, occhio per occhio”. Viene inflitta la pena per compensare, per retribuire il male inflitto da un uomo ad un altro uomo o alla società nella sua collettività. Questa teoria viene definita assoluta, perché non ha un fine predeterminato da raggiungere, ma si punisce il reo perché è giusto ed é ingiusto non punire. Importante questa piccola digressione, per la transizione tra il regolamento privato dei conti, che si realizzava attraverso una vera e propria vendetta e il passaggio dell’inflizione della pena da un organo statale quale oggi é l’apparato giudiziario (approfondiremo i singoli sistemi giudiziari: accusatorio, inquisitorio e misto).
- Teoria della prevenzione generale: la pena ha una funzione orientativa delle scelte di comportamento della generalità dei destinatari a cui é rivolta. Facendo leva sull’intimidazione attraverso la psiche dell’uomo tale da neutralizzare i comportamenti dannosi per la società. Base di questa teoria é il timore nell’inflizione della pena.
- Teoria della prevenzione speciale: fondamento di questa teoria é l’articolo 27 comma 3 della Costituzione italiana, che recita:
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanitá e devono tendere alla rieducazione del condannato
Concepisce la pena pertanto come lo strumento per prevenire che il reo reiteri il reato ovvero ne commetta altri in futuro e questo si concretizza: nella funzione di risocializzazione, sancito a livello costituzionale.
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