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Articolo 1445 del Codice Civile

L’ art. 1445 del Codice Civile è rubricato “Effetti dell’annullamento nei confronti dei terzi“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’annullamento che non dipende da incapacità legale non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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