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Articolo 1281 del Codice Civile

L’ art. 1281 del Codice Civile è rubricato “Leggi speciali“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali.

Sono salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi fuori del territorio dello Stato.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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