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16 Ottobre 2026
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Articolo 2437 sexies del Codice Civile

L’ art. 2437 sexies del Codice Civile è rubricato “ Azioni riscattabili “.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l’applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.



Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.  
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