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Articolo 120 del Codice Penale

L’ art. 120 del Codice Penale è rubricato “Diritto di querela”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d’ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d’infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell’inabilitato.

Per consultare altri articoli del Codice Penale, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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