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17 Ottobre 2026
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Articolo 805 del Codice Civile

L’ art. 805 del Codice Civile è rubricato “ Donazioni irrevocabili”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.





Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.
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