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16 Ottobre 2026
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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 548 del Codice di procedura civile

Articolo 548 del Codice di procedura civile

L’articolo 548 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Mancata dichiarazione del terzo”. 


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

[Comma abrogato]

Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ((se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617 l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.



Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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