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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 618 del Codice di procedura civile

Articolo 618 del Codice di procedura civile

L’articolo 618 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Provvedimenti del giudice dell’esecuzione”


Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto, e dà, nei casi urgenti, i provvedimenti opportuni.

All’udienza dà con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospende la procedura. In ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà. Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter.
La causa è decisa con sentenza non impugnabile.

Sono altresì non impugnabili le sentenze pronunciate a norma dell’articolo precedente primo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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