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AvvocatoDigitale.comBlogCodice Procedura CivileArticolo 153 del Codice di procedura civile

Articolo 153 del Codice di procedura civile

L’articolo 153 del Codice di Procedura Civile italiano, è rubricato “Improrogabilità dei termini perentori”. 

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo: 

I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.

La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice di Procedura Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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