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Articolo 585 del Codice Civile

L’ art. 585 del Codice Civile è rubricato “ Successione del coniuge separato ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo 585 del Codice Civile italiano:

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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