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Articolo 2927 del Codice Civile

L’ art. 2927 del Codice Civile è rubricato “Evizione della cosa assegnata“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

L’assegnatario, se subisce l’evizione della cosa, ha diritto di ripetere quanto ha pagato agli altri creditori, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

L’assegnatario conserva le sue ragioni nei confronti del debitore espropriato, ma non le garanzie prestate da terzi.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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