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Articolo 678 del Codice Civile

L’ art. 678 del Codice Civile è rubricato “ Accrescimento nel legato di usufrutto ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto.

Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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