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Articolo 241 del Codice Civile

L’articolo 241 del Codice Civile è rubricato “Prova in giudizio”.

Riportiamo qui sotto il testo dell’articolo 241 del Codice Civile italiano: 

Quando mancano l’atto di nascita e il possesso di stato, la prova della filiazione può darsi in giudizio con ogni mezzo.

Se vuoi consultare gli altri articoli del Codice Civile, accedi all’area dedicata qui, oppure cerca dalla barra di ricerca.

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