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16 Ottobre 2026
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Articolo 1505 del Codice Civile

L’ art. 1505 del Codice Civile è rubricato “Diritti costituiti dal compratore sulla cosa“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma è tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purché abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.




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