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Articolo 1692 del Codice Civile

L’ art. 1692 del Codice Civile è rubricato “Responsabilità del vettore nei confronti del mittente“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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