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17 Ottobre 2026
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Articolo 1883 del Codice Civile

L’ art. 1883 del Codice Civile è rubricato “Esercizio delle assicurazioni“.

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.


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