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Articolo 2924 del Codice Civile

L’ art. 2924 del Codice Civile è rubricato “Cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti“.

Di seguito è riportato il testo integrale dell’articolo:

Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti non sono opponibili all’acquirente, salvo che si tratti di cessioni o di liberazioni eccedenti il triennio e trascritte anteriormente al pignoramento o si tratti di anticipazioni fatte in conformità degli usi locali.

Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.

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